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Cosa deve decidere il Semestre Costituente

Durante i primi sei mesi di attività il nuovo Parlamento europeo deve elaborare un progetto di revisione del Trattato. Ecco nove emendamenti indispensabili

Parlamento Europeo

Il processo di integrazione europea non potrà sbloccarsi senza una modifica del Trattato sull’Unione Europea.

La Lettera di Emmanuel Macron è innovativa ma non indica il modo come perseguire l’innovazione. Rinvia il tutto ad una Conferenza. E sappiamo come le Conferenze intergovernative hanno affossato sempre le migliori intenzioni.

Il Comitato Europa Che Decide ha elaborato una proposta di riforma del Trattato sull’UE da presentare alle liste e ai candidati alle prossime elezioni europee per fare in modo che sia il Parlamento Europeo a elaborare un Progetto di revisione.

I candidati che manifestano la necessità di rilanciare il processo di integrazione europea non devono limitarsi ad enunciare un’esigenza ma devono assumere un impegno preciso con gli elettori: quando il nuovo Parlamento s’insedierà nei giorni successivi alle elezioni europee del 26 maggio prossimo, dopo aver votato il presidente dell’Assemblea, essi dovranno alzarsi e chiedere di votare il Semestre Costituente (da giugno a dicembre 2019).

Durante questi sei mesi il Parlamento europeo deve elaborare un Progetto di revisione del Trattato e raggiungere un nuovo compromesso con il Consiglio Europeo (che rappresenta gli Stati nazionali) su alcuni punti essenziali.

Questi punti sono gli emendamenti al Trattato, i quali non costituiscono modifiche a singoli articoli dell’attuale Trattato: rappresentano dei pilastri fondanti e caratterizzanti le Istituzioni e la forma di Governo dell’Unione.

La democrazia europea

Con il primo emendamento occorre delineare il ‘carattere’ e la ‘sostanza’ della democrazia europea e il suo posizionamento a livello dell’Unione. I due livelli della democrazia europea (Unione europea e Stati membri, appartenenti alla medesima storia e identità – quella dello stato di diritto) si legittimano vicendevolmente e, nella loro diversa articolazione, esercitano due funzioni distinte e autonome.

La questione democratica di questa Unione Europea deve essere affrontata adesso; altrimenti non sarà possibile proseguire nell’integrazione, il cui stallo sta mettendo a rischio anche le realizzazioni raggiunte: compresa la unione economica e monetaria.

Il primo emendamento si basa su due principi:

1- Autodeterminazione democratica significa che i destinatari di leggi cogenti ne sono allo stesso tempo gli autori;

2- I cittadini partecipano in modo duplice al costituirsi della comunità politica di livello superiore, nel loro ruolo di futuri cittadini dell’Unione e come appartenenti a uno dei Popoli dei rispettivi Stati.

PRIMO EMENDAMENTO:

Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e sullo stato di diritto. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento Europeo. Il Parlamento dell’Unione si compone di due Camere: la Camera dei popoli e la Camera degli Stati; esercita la funzione legislativa e di bilancio in modo esclusivo; dà o revoca la fiducia al Governo dell’Unione; determina la natura e le funzioni di un Presidente dell’Unione, ad elezione diretta.

Indipendenza e/o sovranità

Il secondo e il terzo emendamento attengono al concetto di sovranità. In generale, nel dibattito pubblico ordinario, l’integrazione europea viene intese e sentita come una cessione di sovranità e viene percepita come una privazione. Si tratta di un malinteso che sostanzia la nuova frattura politica a livello dell’Unione – quella tra sovranisti ed europeisti, che non cancella quella tra centrodestra e centrosinistra, ma ne costituisce una sovrapposizione caratterizzante.

La “tensione tra integrazione economica e cooperazione politica – afferma il presidente della Banca centrale, Mario Draghi – è alimentata dalla forte convinzione che esista un compromesso tra l’appartenenza all’UE e la capacità dei paesi di esercitare la sovranità. In questo modo di pensare, se i cittadini vogliono essere in grado di esercitare un maggiore controllo sui loro destini, devono allentare le strutture politiche dell’UE. Ma questa convinzione è sbagliata. È sbagliato perché confonde l’indipendenza con la sovranità (…) L’indipendenza non garantisce la sovranità (…) L’essere connessi attraverso la globalizzazione aumenta anche la vulnerabilità dei singoli paesi in molti modi (…) Ciò limita il loro controllo sulle condizioni economiche nazionali (…) In questo ambiente, i paesi devono lavorare insieme per esercitare la sovranità. E questo vale ancora di più all’interno dell’UE. La cooperazione in Europa aiuta a proteggere gli stati dalle pressioni esterne e aiuta a consentire le loro scelte politiche.”

SECONDO EMENDAMENTO:

L’Unione rinnova il Patto costitutivo tra i suoi due storici protagonisti fondatori: i Popoli d’Europa e gli Stati nazionali. In esso, l’Unione ridefinisce – di fronte alle nuove e pressanti sfide globali – le due sovranità costitutive: unionale e nazionale.

TERZO EMENDAMENTO:

L’Unione agisce liberamente. Le due sovranità – unionale e nazionale – sono autonome. Ciascuna di esse si estrinseca nelle specifiche competenze e attribuzioni.

Risorse proprie e cittadinanza

Se il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, è urgente, indispensabile ed essenziale che essa eserciti – nel Parlamento – il potere di una tassazione diretta ed autonoma. La capacità fiscale – oltre che una questione di risorse proprie per l’esercizio della sovranità unionale – costituisce una fonte della cittadinanza europea.

QUARTO EMENDAMENTO:

L’Unione è dotato di un Bilancio Europeo: autonomo e non derivato; fondato su risorse proprie, attraverso una fiscalità diretta, uno dei fondamenti della cittadinanza europea.

Integrazione differenziata

L’integrazione europea ha attraversato diverse fasi, concretizzandosi in differenti intensità. Quella da mettere a punto, adesso – per governare la complessità della globalizzazione dell’economia e, contemporaneamente, determinare una democrazia sovranazionale con piena legittimazione democratica – è la grande sfida che sta dinanzi a questa Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi Popoli.

Dopo aver compiuto questa quadratura del cerchio, non sarà difficile – ma nello stesso tempo risulterà necessario – effettuare una nuova attribuzione delle competenze sulle singole politiche.

QUINTO EMENDAMENTO:

L’Unione assume il principio dell’integrazione differenziata, rapportato ai seguenti co-principi di: sussidiarietà, solidarietà tra i membri, responsabilità nelle rispettive sovranità. L’Unione ridefinisce le competenze unionali e nazionali, secondo il principio di autonomia e sussidiarietà. Il Parlamento dell’Unione e i Parlamenti nazionali vigilano sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Confini esterni: bene comune europeo

Il 14 giugno 1985, un gruppo di cinque Stati (Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia e Germania ovest) firmarono a Schengen un Accordo, nel quale si dichararono: “Consapevoli che l’unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Comunità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera circolazione delle merci e dei serivizi”.

Lo Spazio Schengen non è, dunque, una modifica alle regole del traffico, ma una delle tappe significative dell’integrazione europea. Una tappa ancora incompleta: non tutti i membri dell’Unione ne sono parte e prescinde dal governo delle frontiere che guardano all’esterno. Questa incompletezza emerge drammaticamente a fronte degli attacchi della criminalità sovranazionale e del terrorismo, creando insicurezza nei cittadini dell’Unione.

SESTO EMENDAMENTO:

L’Unione non ha frontiere ma soltanto confini. I confini esterni dell’Unione sono un Bene Comune Europeo. L’Unione ne stabilisce la configurazione, ne protegge il funzionamento e ne garantisce la difesa. L’Unione ripudia la guerra, promuove la pace e la sicurezza tra i suoi popoli e  contribuisce alla pace e al rispetto reciproco tra i popoli.

Demografia e migrazioni

L’approccio alle problematiche delle migrazioni planetarie, limitato alle sue conseguenze attinenti alla sicurezza, risulta inadeguato alla sua stessa comprensione e inadatto alla messa a punto di politiche concrete.

Scrive il demografo Massimo Livi Bacci: “Il pianeta stretto: mille volte più affollato, mille volte più stretto. Ancora sul pendolo della paura, tra sovrapopolazione e spopolamento. In questo scenario si collocano questioni e problemi di natura demografica che pregiudicano lo sviluppo e la sua sotenibilità, l’ordine politico, i rapporti tra paesi”. Come per il clima, la questione demografica, potrà trovare lo spazio politico-strategico adeguato soltanto su scala sovranazionale. L’Unione è la sede adeguata, ma il ritardo nella sua consapevolezza sta trasformando una realtà in tragedia.

SETTIMO EMENDAMENTO:

L’Unione persegue una politica demografica unionale, nel rispetto delle culture dei popoli e dei Paesi membri; e, in questo ambito, imposta e realizza una coerente politica comune delle migrazioni, che impegna l’Unione e ciascuno dei suoi Membri.

Clima

Il tema della lotta ai cambiamenti climatici è inserito nell’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea come un aspetto della politica ambientale. In particolare, è riferito alla politica che riguarda la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. La politica ambientale è una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri. Occorre, pertanto, un emendamento che introduca nel Trattato sull’Unione Europea la materia “contrasto ai cambiamenti climatici” indicandola come politica unionale.

OTTAVO EMENDAMENTO:

L’Unione persegue una politica unionale per contrastare i cambiamenti climatici.

Violazioni ai valori di cui all’articolo 2

Il Trattato sull’Unione europea contiene – pur nella loro sobrietà – importanti articoli con norme che definiscono i principi democratici e i valori dell’Unione europea, non dimenticando di sottolineare che “Questi valori sono comuni agli Stati membri” (art. 2). Il Trattato affida alla Commissione i compiti di attivare processi di verifica e di prima indagine sulle violazioni di vario tipo, ed al Consiglio il compito di “constatare se esiste un evidente rischio di violazione grave”; infine al Consiglio europeo di ”constatare se esiste il rischio di violazione grave e persistente”: sempre su proposta e approvazione del Parlamento europeo. La natura delle violazioni e l’esperienza effettuata in questi ultimi anni suggeriscono di cambiare queste norme, anche in considerazione della difficoltà a raggiungere le maggioranze richieste, in quanto i Governi e/o i Capi di Stato sono restii ad aprire tensioni con gli omologhi Stati membri oggetto di indagine e sanzioni.

NONO EMENDAMENTO 

Il Parlamento dell’Unione è preposto alla cura, salvaguardia e difesa dei principi di democrazia e dello Stato di diritto in tutte le articolazioni dell’Unione e negli Stati membri. A tal fine, e di propria iniziativa, definisce le modalità e le procedure.

One Response to Cosa deve decidere il Semestre Costituente

  1. mario campli Rispondi

    23 aprile 2019 a 17:10

    IN QUESTO MODO E CON QUESTO PROGRAMMA

    VALE LA PENA DI ANDARE A VOTARE!!

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